L'espulsione può essere di tre tipi:
- Amministrativa: per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (disposta dal ministero dell'Interno); per ingresso clandestino; per irregolarità del soggiorno; per sospetta irregolarità sociale (disposte dal Prefetto).
Secondo la nuova legge sull'immigrazione, l'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ed è immediatamente esecutiva, anche se sottoposta a impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria. Il nulla osta si intende concesso se l'autorità giudiziaria non risponde entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
L'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo. Qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento, il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera.
Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato (per un periodo di dieci anni, o comunque non inferiore a cinque anni) senza una speciale autorizzazione del ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Contro il decreto di espulsione amministrativa sono previste due diverse forme di tutela giurisdizionale a) ricorso al TAR del Lazio, avverso il decreto di espulsione emanato dal ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; b) ricorso al Tribunale ordinario, avverso gli altri tipi di decreti di espulsione amministrativa.
- A titolo di misura di sicurezza: disposta dal Giudice in seguito a condanna penale, sempre che il condannato straniero risulti "socialmente pericoloso". L'esecuzione dell'espulsione avviene subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.
- A titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione: disposta dal Giudice in sostituzione della pena detentiva non superiore a due anni. In questi casi l'espulsione avviene per un periodo non inferiore ai 5 anni. Il decreto di espulsione viene comunicato allo straniero che, entro dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza (tribunale che decide nel termine di venti giorni).
La pena è estinta dopo dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione viene ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
Ad ogni utile fine si sottolinea che il compito dell'Ambasciata d'Italia si limita esclusivamente all'accettazione dei documenti personali, laddove vengano soddisfatti i requisiti di legge, ed alla loro successiva trasmissione presso le autorità competenti in Italia.
Si rammenta che l'Ambasciata d'Italia in Pristina non è responsabile dell'iter procedurale seguito dalle autorità di cui sopra, dell'esaminazione della richiesta, della tempistica di definizione della pratica nonché della decisione in merito alla domanda di reingresso oppure di cancellazione dal Sistema Informativo Schengen essendo queste funzioni di esclusiva competenza delle autorità a cui viene trasmessa la documentazione.
Nella pagina web, in lingua albanese, sono reperibili informazioni dettagliate sulle modalità di cancellazione dell'espulsione pronunciata dalle autorità di cui sopra.