Nazionalizzazione auto
La nazionalizzazione di autovetture provenienti dall'estero presenta
frequentemente variazioni normative che richiedono una meticolosa preparazione
delle pratiche prima della presentazione ai competenti uffici della Motorizzazione
Civile e del Pubblico Registro Automobilistico.
Purtroppo, capita molto spesso che i nostri connazionali, non
opportunamente informati, rientrino in Patria con la documentazione errata od
incompleta, con negative conseguenze in termini di costi e tempi di immobilizzo
delle proprie autovetture.
Si riportano, in seguito, informazioni utili sulla nazionalizzazione, in Italia, di veicoli provenienti da Paesi Extra UE.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) Dichiarazione di rimpatrio rilasciata in duplice copia dalla Rappresentanza
Diplomatica competente;
b) Bolla doganale;
c) Documenti del veicolo (carta di circolazione e certificato di proprietà, laddove
esistente) con relative copie tradotte e autenticate;
d) Scheda tecnica/certificato di conformità C.E.E., con traduzione autenticata se
di formato diverso da quello previsto in ltalia;
e) Atto di istanza in duplice copia, che deve essere redatto e
vidimato dalle rispettive Rappresentanze.
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL'IVA
Per poter mantenere il regime di esenzione lVA, le vetture devono essere state
possedute ed usate all'estero per almeno 6 mesi (il periodo è calcolato dalla data
di immatricolazione nel Paese estero fino alla data ufficiale di cessazione
dall'incarico del proprietario) ed aver percorso 6.000 Km; l'intestatario deve aver
risieduto ininterrottamente all'estero per almeno un anno e rimpatriare
definitivamente.
Al momento dello sdoganamento nella locatità di ingresso in ltalia, il più delle volte
viene imposto il divieto di vendita dell'autoveicolo per i 12 mesi successivi alla
data di sdoganamento.
ln sostanza - fermo restando i requisiti della permanenza minima di un anno
nell'incarico all'estero del proprietario e della percorrenza dei 6,000 Km - se
l'autoveicolo è stato posseduto per:
- meno di 6 mesi, decade il diritto all'esenzione IVA;
- per più di 6 ma per meno di 12 mesi, permane il diritto all'esenzione IVA ma
sussiste il divieto di vendita per un periodo di un anno a partire dalla data
riportata sulla bolla doganale.
CONDIZIONI TECNICHE PER L'IMMATRICOLAZIONE
Le autovetture, anche se di fabbricazione in un Paese dell'U.E, o se
precedentemente immatricolate in Italia vanno comunque sottoposte a
collaudo, presso la Motorizzazione. Al riguardo, è necessario garantire che:
- fanaleria e cinture di sicurezza riportino l'omologazione CEE (una "E" seguita
da un numero, il tutto inscritto in un cerchio);
- i cristalli che interessano la visibilità rechino la sigla "E", come sopra. Solo
per il parabrezza, in mancanza di ciò, è accettata la sigla "DOT SAFETY".
- siano reperibili: targhetta V.I.N. (riporta il numero del telaio, a volte quello del
motore ed altri dati dell'auto); numero di telaio punzonato sullo chassis;
numero del motore riportato sul monoblocco. Spesso il posizionamento di tali elementi è indicato sul libretto di uso e manutenzione dell'auto, sotto la voce
"dati identificativi" ;
- siano montati i pneumatici del tipo riportato sulla scheda tecnica;
- siano perfettamente funzionanti luci e freni;
- eventuali appendici (tipo ganci, bull bar, ecc.) siano riportate sul libretto di
circolazione estero o sulla scheda tecnica/certificato di conformità.
DOCUMENTAZIONE ESTERA
Al momento del rimpatrio, alcuni Stati:
- ritirano i documenti originali della vettura;
- richiedono la restituzione delle targhe (avviene sempre, qualora "speciali",
cioè diplomatiche, consolari o amministrative) e/o degli originali dei
documenti di circolazione dei veicoli.
ln entrambi i casi, è necessaria un'apposita dichiarazione della Rappresentanza
Diplomatica che lo attesti.