﻿{"id":5169,"date":"2024-08-14T08:48:52","date_gmt":"2024-08-14T06:48:52","guid":{"rendered":"https:\/\/ambpristina.esteri.it\/?page_id=5169"},"modified":"2024-08-30T16:25:27","modified_gmt":"2024-08-30T14:25:27","slug":"visto-per-nomadi-digitali-e-lavoratori-da-remoto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambpristina.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/visti\/visto-per-nomadi-digitali-e-lavoratori-da-remoto\/","title":{"rendered":"Visto per Nomadi digitali e Lavoratori da Remoto"},"content":{"rendered":"<p>Nella Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2024 \u00e8 stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 29 febbraio 2024 con il quale vengono fissate le modalit\u00e0 ed i requisiti per l\u2019ingresso in Italia dei \u201cnomadi digitali\u201d e dei \u201clavoratori da remoto\u201d di cui all\u2019art. 27 comma 1 lettera q-bis e comma sexies. 1 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-08-18&amp;atto.codiceRedazionale=098G0348&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=&amp;tabID=0.47877593011910324&amp;title=lbl.dettaglioAtto\">Dlg 286\/98<\/a>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Definizione<br \/>\n<\/strong>Si tratta di cittadini stranieri, non appartenenti all&#8217;Unione europea, che intendono svolgere in Italia un\u2019attivit\u00e0 lavorativa altamente qualificata, ai sensi del citato art. 27 quater comma 1 del Dlg 286\/98:<\/p>\n<ul>\n<li>il \u201c<strong>nomade digitale<\/strong>\u201d \u00e8 lo straniero che svolger\u00e0 attivit\u00e0 di lavoro autonomo attraverso l\u2019utilizzo di strumenti tecnologici che gli consentiranno di lavorare da remoto. In tali casi, in presenza dei requisiti sottoelencati, verr\u00e0 rilasciato un visto per lavoro autonomo\/nomade digitale.<\/li>\n<li>il \u201c<strong>lavoratore da remoto<\/strong>\u201d \u00e8 lo straniero che, attraverso l\u2019utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolger\u00e0 attivit\u00e0 di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; il datore di lavoro o il committente potranno avere la Sede legale in Italia oppure all\u2019estero. In tali casi, in presenza dei requisiti sottoelencati, verr\u00e0 rilasciato un visto per lavoro subordinato\/lavoratore da remoto.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Requisiti e condizioni per il rilascio validi per entrambe le tipologie di visto<\/strong><\/p>\n<p>I visti in questione possono avere una durata fino a 365 giorni: in Italia occorrer\u00e0 poi che il titolare richieda un regolare permesso di soggiorno alla Questura della provincia in cui si trova, entro otto giorni lavorativi dall\u2019ingresso nel territorio italiano. Nel caso di ingresso di \u201cnomade digitale\u201d, non \u00e8 richiesto il nulla osta provvisorio della Questura ai sensi dell\u2019articolo 40, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394. Nel caso di ingresso di \u201clavoratore da remoto\u201d, non \u00e8 richiesto il nulla osta al lavoro del SUI.<\/p>\n<p>All\u2019atto della presentazione della domanda di visto sia i \u201cnomadi digitali\u201d che i \u201clavoratori da remoto\u201d occorre che dimostrino di:<\/p>\n<ol>\n<li>essere lavoratori altamente qualificati ai sensi dell\u2019art. 27 quater comma 1 del Dlg 286\/98;<\/li>\n<li>disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo (8.500 euro) previsto per l\u2019esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;<\/li>\n<li>disporre di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;<\/li>\n<li>Dimostrazione di un alloggio idoneo per il periodo di permanenza indicato dal visto, attraverso un contratto d\u2019affitto registrato all\u2019Agenzia delle Entrate o di un contratto di propriet\u00e0 dell\u2019immobile;<\/li>\n<li>avere un\u2019esperienza pregressa di almeno sei mesi nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Occorre inoltre presentare:<\/p>\n<ul>\n<li>passaporto valido per un periodo di 3 mesi oltre l&#8217;ultimo giorno di soggiorno all&#8217;estero del richiedente + copia del passaporto stesso;<\/li>\n<li>formulario <a href=\"https:\/\/vistoperitalia.esteri.it\/Moduli\/it\/Formulario%20Visto%20Nazionale.pdf\">Visti Nazionali D<\/a>;<\/li>\n<li>due fotografie recenti conformi agli standard ICAO: 35 x 40 mm di dimensione, viso intero, vista frontale, a colori.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto a) \u201clavoratore altamente qualificato\u201d il richiedente deve dimostrare <u>alternativamente<\/u>:<\/p>\n<ol>\n<li>il possesso di un titolo di istruzione superiore di livello terziario (rilasciato da una Universit\u00e0 competente nel Paese dove \u00e8 stato conseguito) che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell&#8217;8 gennaio 2018, recante \u00abIstituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell&#8217;ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13\u00bb, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;<\/li>\n<li>il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 20 limitatamente all&#8217;esercizio di professioni regolamentate. Il possesso di tali requisiti deve essere attestato antecedentemente la domanda di visto da una delle Autorit\u00e0 Italiane indicate all&#8217;articolo 5 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (vedasi Elenco Professioni regolamentate e autorit\u00e0 competenti &#8211; impresainungiorno.gov.it). Ai fini del visto il richiedente deve pertanto produrre copia della suddetta attestazione;<\/li>\n<li>il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d&#8217;istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all&#8217;offerta vincolante. Per provare il possesso di tale requisito il richiedente deve presentare i seguenti documenti rilasciati da Autorit\u00e0 Pubblica nel Paese dove tale esperienza \u00e8 stata conseguita (es. Camera di Commercio, Comune, Enti pubblici competenti, Enti previdenziali, ecc.):\n<ul>\n<li>dati identificativi dell\u2019impresa e lo specifico settore di attivit\u00e0 in cui l\u2019impresa opera od ha operato;<\/li>\n<li>la posizione rivestita dall\u2019interessato all\u2019interno dell\u2019impresa (titolare, socio, dipendente);<\/li>\n<li>copia contratto di lavoro e\/o copie di buste paga relative al periodo lavorativo svolto (almeno due per ogni anno dichiarato);<\/li>\n<li>attestazione del datore di lavoro con descrizione delle esperienze conseguite all\u2019interno dell\u2019impresa ed indicazione delle date di inizio e fine rapporto;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda, qualora il richiedente sia un dirigente o uno specialista nel settore delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25 .<\/li>\n<\/ol>\n<p>La documentazione di cui ai punti 1) 2) e 3), rilasciata da autorit\u00e0\/soggetti NON appartenenti a Paesi UE deve essere presentata in copia autentica (o copia conforme all\u2019originale), dopo essere stata legalizzata dalle Ambasciate italiane competenti per territorio o Apostillata dalle competenti Autorit\u00e0 corredata dalla traduzione in lingua italiana. Per traduzione e legalizzazione dei documenti rilasciate da Autorit\u00e0 kosovare si veda <a href=\"https:\/\/ambpristina.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\">questa pagina<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Solo i \u201clavoratori da remoto\u201d devono altres\u00ec presentare<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante per lo svolgimento di una attivit\u00e0 lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all\u2019articolo 27 \u2013 quater, comma 1, del Dlg 286\/98;<\/li>\n<li>una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validit\u00e0, che attesti l\u2019assenza di condanne a suo carico, negli ultimi 5 anni.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Nella Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2024 \u00e8 stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 29 febbraio 2024 con il quale vengono fissate le modalit\u00e0 ed i requisiti per l\u2019ingresso in Italia dei \u201cnomadi digitali\u201d e dei \u201clavoratori da remoto\u201d di cui all\u2019art. 27 comma 1 lettera q-bis e comma sexies. 1 del Decreto Legislativo n. 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