﻿{"id":90,"date":"2023-04-11T18:22:23","date_gmt":"2023-04-11T16:22:23","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=90"},"modified":"2026-03-31T11:08:10","modified_gmt":"2026-03-31T09:08:10","slug":"cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambpristina.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/","title":{"rendered":"Cittadinanza"},"content":{"rendered":"<p><strong>Cittadinanza e Adozione<\/strong><\/p>\n<p>Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella\u00a0<strong>legge<\/strong>\u00a0<strong>23 maggio 2025, n. 74<\/strong>, con vigenza dal 24 maggio 2025.<\/p>\n<p>La legge di conversione riforma la\u00a0<strong>legge 5 febbraio 1992, n. 91<\/strong>, il cui nuovo testo integrale \u00e8 disponibile al seguente link\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2025\/05\/23\/25G00082\/SG\">Legge 23 maggio 2025, n.74<\/a><\/p>\n<p>Si attira, in particolare, l\u2019attenzione sul\u00a0<strong>nuovo art. 3-bis:<\/strong><\/p>\n<p><em>In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all\u2019articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonch\u00e9 agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, \u00e8 considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi \u00e8 nato all\u2019estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed \u00e8 in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>a) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>a-bis) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>b) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;<\/em><\/li>\n<li><em>c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;<\/em><\/li>\n<li><em>d) un genitore o adottante \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>\u2014 \u2014 \u2014<\/p>\n<p>Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 \u00e8 riconosciuto cittadino italiano\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0(dalla nascita):<\/p>\n<ul>\n<li>il richiedente\u00a0<strong>nato in Italia<\/strong>\u00a0in qualsiasi data;<\/li>\n<li>il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana<strong>, ossia che<\/strong>\u00a0<strong>non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza;<\/strong><\/li>\n<li>il richiedente che rientra in\u00a0<strong>uno dei casi<\/strong>\u00a0elencati nelle\u00a0<strong>lettere a), a-bis), b), c) e d) dell\u2019articolo 3-bis<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u2014 \u2014 \u2014<\/p>\n<p>Alla luce della nuova legge si precisa che:<\/p>\n<p><strong>1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la\u00a0normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p>Per domande\u00a0<em>\u201cpresentate\u201d<\/em>\u00a0si intende:<\/p>\n<ul>\n<li>Consegnate allo sportello dell\u2019Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;<\/li>\n<li>Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;<\/li>\n<li>Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell\u2019Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;<\/li>\n<li>Ricevute su Fast-It prima del termine sopra indicato.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all\u2019Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la\u00a0normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p>Per\u00a0<em>\u201cappuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019Ufficio competente\u201d<\/em>\u00a0si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall\u2019interessato dal portale Prenot@mi o dall\u2019indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell\u2019Ufficio consolare competente per l\u2019istanza.<\/p>\n<p><strong>3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.<\/strong><\/p>\n<p>Le tariffe consolari applicabili sono disponibili a questa pagina\u00a0(inserire la tariffa consolare)<\/p>\n<p>Per la\u00a0<strong>necessaria documentazione da presentare<\/strong>, gli interessati dovranno fornire:<\/p>\n<ol>\n<li>Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno, ovverosia:<\/li>\n<li>Estratto dell\u2019atto di nascita dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;<\/li>\n<li>Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Atto di matrimonio dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all\u2019estero;<\/li>\n<li>Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l\u2019avo italiano a suo tempo emigrato dall\u2019Italia non acquist\u00f2 la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell\u2019ascendente dell\u2019interessato;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalla competente Autorit\u00e0 consolare italiana attestante che n\u00e9 gli ascendenti in linea diretta n\u00e9 la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell\u2019art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;<\/li>\n<li>Certificato di residenza.<\/li>\n<li>Per l\u2019applicazione della\u00a0<strong>nuova normativa<\/strong>, si dovranno\u00a0inoltre produrre:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Per dimostrare l\u2019esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):\n<ul>\n<li>Certificati negativi di cittadinanza;<\/li>\n<li>Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Per dimostrare l\u2019avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;\n<ul>\n<li>Certificato storico di cittadinanza.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Acquisto della Cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (figli minori nati all\u2019estero)<\/strong><\/p>\n<p>In due casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36\/2025, i\u00a0<strong>figli minorenni nati all\u2019estero<\/strong>\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>minore<\/strong>\u00a0che ne beneficia\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0sar\u00e0\u00a0<strong>cittadino per nascita<\/strong>\u00a0o\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.<\/p>\n<p><strong>Nel primo caso (<u>comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992<\/u>)\u00a0<\/strong>i seguenti presupposti devono essere posseduti\u00a0<strong>congiuntamente<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>uno dei genitori \u00e8<\/strong>\u00a0<strong>cittadino\u00a0<u>per nascita<\/u>.\u00a0<\/strong>Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992 ovvero\u00a0<em>iuris communicatione<\/em>\u00a0(art. 14 della legge n. 91\/1992).<\/li>\n<li><strong><u>entrambi<\/u><\/strong>\u00a0i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita<\/strong>\u00a0(o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di tre anni sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all\u2019esercizio delle funzioni di stato civile.<\/strong>\u00a0Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<p>Le dichiarazioni ex art. 4, comma 1-bis, lett. b) (beneficio di legge) sono\u00a0<strong>gratuite<\/strong>.<\/p>\n<p>Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione pu\u00f2 essere presentata anche successivamente al termine di tre anni dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>secondo caso<\/strong>\u00a0<strong>(<u>comma 1-ter dell\u2019articolo 1 del decreto-legge n. 36\/2025<\/u>)\u00a0<\/strong>si applica quando sussistono\u00a0<strong>tutte\u00a0<\/strong>le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>persone\u00a0<strong><u>minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione<\/u><\/strong>,cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al\u00a0<strong>24 maggio 2025<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>figli di cittadini\u00a0<u>per nascita<\/u>che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992.\u00a0<\/strong>In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li>la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare\u00a0<strong><u>entro il 31 maggio 2026<\/u><\/strong>. Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le\u00a0<strong>dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l\u2019Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile<\/strong>.<\/p>\n<p>Occorrer\u00e0 allegare anche documento d\u2019identit\u00e0 del richiedente e del figlio\/a,\u00a0prova di residenza nella circoscrizione consolare, oltre alla documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente.<\/p>\n<p><strong>Acquisto della Cittadinanza di figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019articolo 14 della legge n. 91\/1992, novellato dal decreto-legge n. 36\/2025 cos\u00ec come convertito dalla legge n. 74\/2025, prevede che, per acquistare la cittadinanza con questa modalit\u00e0,\u00a0<strong>il figlio di cittadini italiani non dalla nascita deve essere\u00a0legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi<\/strong>\u00a0<strong>al momento dell\u2019acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore<\/strong>\u00a0(se il figlio ha et\u00e0 inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita).<\/p>\n<p>Si specifica che:<\/p>\n<ul>\n<li>Nel caso la pratica di riconoscimento della cittadinanza\u00a0<em>iure communicatione<\/em>\u00a0rientri, per le modalit\u00e0 di presentazione, nelle eccezioni individuate dalle lettere a), a-bis) o b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992 (ovvero, domanda \u2013 amministrativa o giudiziale \u2013 presentata entro il 27 marzo 2025, oppure domanda presentata in sede di appuntamento indicato entro il 27 marzo 2025), si applicher\u00e0 la disciplina precedente.<\/li>\n<li>Se la pratica di riconoscimento della cittadinanza\u00a0<em>iure communicatione<\/em>\u00a0\u00e8 stata presentata a partire dal 28 marzo 2025, \u00e8 necessario che il genitore che trasmette la cittadinanza sia esclusivamente cittadino italiano oppure abbia risieduto in Italia per due anni prima della nascita del figlio.<\/li>\n<li>se\u00a0<strong>l\u2019acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025<\/strong>, il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore.\u00a0<strong>In questo caso, la competenza dell\u2019accertamento dell\u2019acquisto della cittadinanza da parte del minore sar\u00e0 di competenza del Comune italiano di residenza.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Cittadinanza per matrimonio o unione civile<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano \u00e8 disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91\/92 e successive modifiche.<\/p>\n<p>Il coniuge straniero pu\u00f2 acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:<\/p>\n<ul>\n<li>in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge; all\u2019estero: tre anni dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge. Tali termini sono ridotti della met\u00e0 in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;<\/li>\n<li>validit\u00e0 del matrimonio per l\u2019ordinamento italiano e trascrizione dell\u2019atto di matrimonio presso il competente Comune italiano, nonch\u00e9 permanenza del vincolo coniugale fino all\u2019adozione del decreto;<\/li>\n<li>assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia;<\/li>\n<li>assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalit\u00e0 dello Stato);<\/li>\n<li>assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;<\/li>\n<li>conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del \u201cQuadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue\u201d (norma in vigore per le istanze presentate a decorrere dal 4.12.2018).<\/li>\n<\/ul>\n<p>A far data dal 1 agosto 2015, i soggetti residenti all\u2019estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la nuova procedura stabilita dal competente Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p>Il richiedente deve registrarsi sul portale dedicato, denominato ALI,\u00a0<a href=\"https:\/\/portaleserviziapp.dlci.interno.it\/AliCittadinanza\/ali\/home.htm\">alla pagina web<\/a>\u00a0e, effettuato il login, avr\u00e0 accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.<\/p>\n<p>Al fine di facilitare l\u2019individuazione della Rappresentanza diplomatico consolare competente territorialmente a ricevere l\u2019istanza, all\u2019indirizzo internet sopra indicato \u00e8 presente un link di collegamento che consente all\u2019utente -dopo aver selezionato lo Stato di residenza- di scegliere, tramite un menu a tendina, la Rappresentanza competente accedendo ad un elenco che comprende l\u2019intera Rete diplomatico-consolare del Paese selezionato.<\/p>\n<p>L\u2019utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell\u2019Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (si ricorda che il regolamento U.E n. 2016\/1191, entrato in vigore il 16 febbraio 2019, prevede l\u2019esenzione della legalizzazione a condizione che i documenti pubblici siano rilasciati a un cittadino dell\u2019Unione dalle autorit\u00e0 del suo Stato membro di cittadinanza):<\/p>\n<ol>\n<li>estratto di nascita del Paese di origine, completo di tutte le generalit\u00e0 nonch\u00e9 paternit\u00e0 e maternit\u00e0,\u00a0<a href=\"https:\/\/ambpristina.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/\">tradotto in italiano e munito di Apostille<\/a>;<\/li>\n<li>certificato penale del Paese di origine, e di eventuali Paesi terzi di residenza e dei Paesi di cui detiene la cittadinanza\u00a0<a href=\"https:\/\/ambpristina.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/\">tradotto in italiano e munito di Apostille<\/a>;<\/li>\n<li>copia del passaporto;<\/li>\n<li>titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario oppure certificazione rilasciata da un ente certificatore. Al momento possono considerarsi enti certificatori, in quanto appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualit\u00e0):<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>l\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Siena,<\/li>\n<li>l\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Perugia,<\/li>\n<li>l\u2019Universit\u00e0 Roma Tre,<\/li>\n<li>la Societ\u00e0 Dante Alighieri.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Saranno pertanto ritenute valide esclusivamente le certificazioni rilasciate da tali istituzioni.<br \/>\nIn Kosovo, gli esami per la certificazione linguistica CELI dell\u2019Universit\u00e0 per Stranieri di Perugia possono essere sostenuti presso l\u2019<a href=\"https:\/\/www.ubt-uni.net\/en\/research-and-innovation\/institutes\/ifl\/celi-italian-certification\/#:~:text=Il%20CELI%20certifica%20la%20conoscenza%20e%20la%20competenza,scritte%20che%20orali%2C%20e%20superare%20entrambi%20le%20parti\">Istituto di Lingue Straniere UBT<\/a>, email:<a href=\"mailto:ifl@ubt-uni.net\">ifl@ubt-uni.net<\/a>.<\/p>\n<ol>\n<li>STATO DI FAMIGLIA.\u00a0<a href=\"https:\/\/ambpristina.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/\">tradotto in italiano e munito di <em>apostille<\/em><\/a>.<\/li>\n<li>RICEVUTA DETTAGLIATA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 250 EURO<br \/>\nDati identificativi del conto che i richiedenti dovranno utilizzare per il versamento:<br \/>\nconto corrente postale intestato a \u201cMinistero dell\u2019Interno D.L.C.I. \u2013 Cittadinanza\u201d Causale del versamento obbligatoria: Nome, Cognome, \u201cIstanza di cittadinanza per matrimonio di \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\u201d (in caso in cui la moglie abbia acquistato il cognome del marito indicare entrambi i cognomi ed il nome.<br \/>\n\u2022 Codice IBAN relativo al c\/c medesimo: IT54D0760103200000000809020<br \/>\n\u2022 Codice BIC\/SWIFT di Poste italiane: BPPIITRRXXX<\/li>\n<\/ol>\n<p>Dopo la presentazione della domanda per via telematica l\u2019utente verr\u00e0 convocato dalla Rappresentanza diplomatico consolare che ha ricevuto l\u2019istanza, per l\u2019identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda compresa l\u2019acquisizione in originale della documentazione allegata all\u2019istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l\u2019istruttoria della stessa. A tal proposito si precisa che i seguenti atti: estratto dell\u2019atto di matrimonio, certificato di stato di famiglia, certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445\/2000 e da ultimo dalla legge 183\/2011.<\/p>\n<p>Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all\u2019Unione Europea pu\u00f2 essere esonerato dalla presentazione dell\u2019estratto dell\u2019atto di matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo qualora tali atti siano gi\u00e0 in possesso della Rappresentanza diplomatico consolare.<\/p>\n<p>In base all\u2019art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572\/93 \u00e8 facolt\u00e0 del Ministero dell\u2019Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.<\/p>\n<p>Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell\u2019Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1\u00b0 giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:<\/p>\n<ul>\n<li>al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;<\/li>\n<li>al Capo del dipartimento per le Libert\u00e0 Civili e l\u2019Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all\u2019estero;<\/li>\n<li>al Ministro dell\u2019Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 della L.91\/92 \u00e8 di quarantotto (48) mesi dalla data di accettazione della domanda.<\/p>\n<p>A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 22 del 27 gennaio 2017) dei decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 \u2013 adottati ai sensi dell\u2019art. 1, comma 28 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) \u2013 dall\u201911 febbraio 2017 \u00e8 possibile inoltrare online le richieste di cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 91\/1992, anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un\u2019unione civile con cittadino\/a italiano\/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano.<\/p>\n<p>Riacquisto della cittadinanza<\/p>\n<p><strong><u>art. 17 della Legge n. 91\/1992<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini\u00a0<strong>nati in Italia\u00a0o che sono stati\u00a0residenti in Italia\u00a0per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992\u00a0<\/strong>in applicazione dell\u2019articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell\u2019articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilit\u00e0 di riacquisto\u00a0<strong>non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana\u00a0<\/strong>(o che l\u2019hanno persa per altro motivo)\u00a0<strong>a partire dal 16 agosto 1992<\/strong>.<\/p>\n<p>Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate\u00a0<strong>tra il 1\u00b0 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019interessato al riacquisto deve presentare:<\/p>\n<ol>\n<li>Valido documento di identit\u00e0 emesso dall\u2019Autorit\u00e0 del Paese di attuale cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificato di nascita: se nato all\u2019estero, dovr\u00e0 essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;<\/li>\n<li>Per i nati all\u2019estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;<\/li>\n<li>Certificato storico di cittadinanza;<\/li>\n<li>Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovr\u00e0 dimostrare l\u2019acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana:\u00a0<strong>certificato di naturalizzazione<\/strong>oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa \u00e8 acquisita; la documentazione emessa da Autorit\u00e0 straniere dovr\u00e0 essere opportunamente legalizzata e tradotta).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana \u00e8 richiesto un contributo di \u20ac250, versato presso l\u2019Ufficio consolare.<\/p>\n<p>La dichiarazione deve essere resa dall\u2019interessato\u00a0<u>personalmente<\/u>.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, l\u2019interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.<\/p>\n<p><strong><u>ex art. 13, comma 1 lett. c)<\/u><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019ex cittadino italiano che ha perduto la cittadinanza per cause previste dalla legge pu\u00f2 riacquistarla mediante dichiarazione resa davanti all\u2019Autorit\u00e0 consolare, ai sensi dell\u2019art. 13, comma 1, lett. c), manifestando la volont\u00e0 di stabilire la propria residenza in Italia entro un anno.<\/p>\n<p>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE<br \/>\n&#8211; Documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0;<br \/>\n&#8211; Atto di nascita (tradotto e munito di <em>apostille<\/em> ove necessario);<br \/>\n&#8211; Documentazione attestante la perdita della cittadinanza italiana;<br \/>\n&#8211; Certificato o attestazione della cittadinanza straniera posseduta;<br \/>\n&#8211; Ricevuta del versamento di \u20ac 250 al Ministero dell\u2019Interno (IBAN IT54D0760103200000000809020 \u2013 causale: \u201cRiacquisto cittadinanza italiana + nome cognome\u201d);<br \/>\n&#8211; Eventuale altra documentazione utile.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>Riconoscimento in base a leggi speciali<\/strong><\/p>\n<p>La legge del 14 dicembre 2000, n. 379, prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e residenti nei territori dell\u2019ex Impero Austro-Ungarico e dei loro discendenti che possiedono i requisiti necessari.<\/p>\n<p>Il termine per l\u2019accoglimento della Legge 379\/2000 \u00e8 scaduto il 19\/12\/2010.<\/p>\n<p>La legge dell\u20198 marzo 2006, n. 124, prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei connazionali che l\u2019hanno persa per aver risieduto dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia.<\/p>\n<p>Il riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali configura un acquisto per beneficio di legge: non \u00e8 pertanto possibile, per il genitore cittadino, rendere la dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza a favore del figlio minore prevista dall\u2019articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 91\/1992, poich\u00e9 il genitore riconosciuto non \u00e8 un cittadino italiano per nascita.<\/p>\n<p><strong>Certificato di \u201cnon rinuncia\u201d<\/strong><\/p>\n<p>Se l\u2019interessato\/a ha deciso di stabilire la propria residenza in Italia, le autorit\u00e0 del Comune italiano sono responsabili del riconoscimento della cittadinanza italiana. Una volta registrato nel registro della popolazione residente, il cittadino straniero pu\u00f2 avviare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0(la cui durata \u00e8 stabilita dalla legge, 180 giorni in totale), presentando la documentazione indicata nella Circolare K.28.1\/1991. Non \u00e8 possibile che l\u2019interessato\/a si avvalga di un rappresentante legale o di qualcun altro al suo posto; l\u2019interessato\/a deve essere presente sul territorio.<\/p>\n<p>La richiesta di emissione del Certificato di \u201cMancata Rinuncia\/Non Rinuncia\u201d \u00e8 effettuata direttamente dal Comune italiano al Consolato, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata). La risposta del Consolato al Comune (non all\u2019interessato\/a) avviene sempre e solo tramite PEC, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata correttamente.<\/p>\n<p>Gli interessati non possono contattare direttamente l\u2019Ufficio consolare riguardo a pratiche svolte da Comuni o da altri Uffici consolari, poich\u00e9 non si conosce l\u2019evoluzione delle stesse oltre la propria responsabilit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Cittadinanza e Adozione Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella\u00a0legge\u00a023 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025. 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