Attenzione: questa procedura è riservata esclusivamente ai figli minori di almeno un genitore CITTADINO ITALIANO PER NASCITA (iure sanguinis) che NON rientra nei meccanismi automatici di trasmissione della cittadinanza.
Questa procedura non è ammessa per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza tramite:
- Naturalizzazione (art. 9, Legge 91/1992)
- Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992)
- Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992 o art. 10, Legge 555/1912)
- Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, Legge 91/1992)
REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE
Per poter presentare la dichiarazione, è necessario soddisfare TUTTI i seguenti requisiti:
- Residenza nella circoscrizione di questo Consolato;
- Cittadinanza italiana e iscrizione A.I.R.E: Almeno uno dei genitori deve essere cittadino italiano iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E).
- Precedenti matrimoni o divorzi registrati: I matrimoni e i divorzi dei cittadini italiani devono essere stati registrati in Italia;
- Indirizzo di residenza aggiornato;
- La dichiarazione può essere presentata entro tre anni dalla nascita del minore da entrambi i genitori (incluso il genitore straniero). Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore.
La dichiarazione deve essere resa personalmente in Consolato, su appuntamento previa verifica preliminare dei requisiti. Nessun pagamento è dovuto.
Si precisa che, trattandosi di cittadinanza acquisita per beneficio di legge, questa non decorre dalla nascita, ma dal giorno successivo alla data della dichiarazione resa in Consolato.
Norma transitoria per minorenni alla data del 24/05/2025
Per i minori, che erano ancora minorenni alla data del 24 maggio 2025 e che siano figli di almeno un cittadino italiano jure sanguinis, è possibile presentare la dichiarazione entro il 31 maggio 2029, alle stesse condizioni indicate sopra.