- Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici consolari.
- L’Ufficio di stato civile di una Rappresentanza diplomatica o consolare si occupa:
– della gestione dei registri di stato civile (che sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte) per gli atti formati nel Consolato stesso;
– della ricezione degli atti emessi dalle Autorità straniere e della trasmissione ai Comuni italiani per la trascrizione;
– della ricezione delle sentenze e dei provvedimenti emessi all’estero (es. divorzio, adozione ecc.) e della loro trasmissione alle Istituzioni italiane competenti;
– della trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle Prefetture competenti;
– della redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e dell’affissione on line all’albo consolare;
– della celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali. La celebrazione può essere rifiutata quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare. - I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all’estero all’Ufficio consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento.
- Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all’estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000) o all’Ufficio consolare competente (quello di residenza dell’interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).
- Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.
Requisiti necessari per avere diritto a registrare gli atti di Stato Civile e/o a ottenere i relativi certificati negli Uffici di Stato Civile
Il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza all’estero, per potere registrare nascite, matrimoni e/o decessi (e ottenere i relativi certificati), deve prima iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).
VARIAZIONI DI STATO CIVILE
NASCITA
Registrazione della nascita del figlio di un cittadino italiano all’estero:
i figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati in Kosovo ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia. Per effettuare la comunicazione di una nascita avvenuta in Kosovo, bisogna presentarsi all’Ufficio Consolare con i seguenti documenti: atto di nascita, emesso dal competente Ufficio di Stato Civile debitamente legalizzato dal Dipartimento di Stato Civile a Pristina, munito di traduzione in italiano, effettuata da un interprete giudiziario, documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana).
MATRIMONIO
Per avere valore in Italia, il matrimonio celebrato all’estero deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.
L’atto di matrimonio in originale emesso dall’Ufficio dello Stato Civile kosovaro, munito di “Apostille” e tradotto da un traduttore ufficiale (la cui firma deve essere legalizzata) dovrà essere consegnato a cura degli interessati a questa Ambasciata, che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente (quello di residenza del coniuge cittadino italiano). In alternativa potrete presentare l’atto, munito delle caratteristiche di cui sopra, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).
Dal momento che il Kosovo non ha aderito alla Convenzione di Monaco, qualsiasi cittadino italiano residente in Italia o iscritto all’A.I.R.E. che intende sposarsi presso un Comune kosovaro deve richiedere il rilascio di un’attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio (Nulla Osta al matrimonio). Per ottenere tale Nulla Osta, è necessario presentare la seguente documentazione:
Nubendo/a italiano/a
– due copie di certificato cumulativo, di cui una “Apostillata” dalla competente Prefettura italiana per il Comune kosovaro (cittadinanza, residenza, stato civile). Alla voce stato civile non deve essere riportata la parola “libero” ma deve essere specificato celibe/divorziato/vedovo (qualora divorziato o vedovo dovrà essere indicata altresì la data del divorzio o della vedovanza).
– una copia del certificato di nascita (con paternità e maternità) “Apostillato”
I predetti certificati devono essere rilasciati dal Comune italiano (o qualora iscritto/a AIRE dal Consolato competente) e presentati a questa Ambasciata in originale.
Nubendo/a kosovaro/a
– Estratto dal Registro Centrale di stato civile delle Autorità kosovare (Ekstrakt nga regjistri qendror i gjendjes civile), da fornirci in originale muniti di “Apostille” e di traduzione in lingua italiana;
– Certificato di status matrimonale (Certifikatë e gjendejs martesore), da fornirci in originale muniti di “Apostille” e di traduzione in lingua italiana.
N.B. – le traduzioni relative alla documentazione di cui sopra dovranno essere eseguite da uno dei traduttori riconosciuti da questa Ambasciata.
Una volta in possesso di tutta la documentazione di cui sopra (munita dei requisiti richiesti), il nubendo/a italiano/a potrà richiedere un appuntamento per depositare domanda di rilascio di Nulla Osta al matrimonio in maniera diretta e gratuita, collegandosi al sito Prenot@mi.
L’accesso in Cancelleria consolare sarà consentito unicamente se i dati anagrafici inseriti nel “Prenot@mi” corrispondono con quelli del nubendo/a italiano/a.
Il giorno dell’appuntamento dovranno essere presenti entrambi i nubendi.
DIVORZIO
Registrazione in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata all’estero:
prima di tutto, bisogna considerare che una sentenza di divorzio pronunciata in Kosovo non è considerata automaticamente valida in Italia. I documenti che occorrono per la trascrizione sono: la sentenza passata in giudicato (originale o copia autenticata), debitamente legalizzata dal Ministero Affari Esteri del Kosovo munita di traduzione ufficiale effetuata da un interprete giudiziario; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio; una fotocopia di tutta la documentazione presentata.
MORTE
Registrazione in Italia del decesso di un italiano residente all’estero:
la morte di un cittadino italiano avvenuta in Kosovo deve essere trascritta in Italia. I documenti necessari per registrare il decesso sono: atto di morte emesso dal competente Ufficio di Stato Civile debitamente legalizzato dal Dipartimento di Stato Civile a Pristina e munito di traduzione effettuata da un interprete giudiziario; documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana.