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Autoveicoli e Patenti di guida

La nazionalizzazione di autovetture provenienti dall’estero presenta
frequentemente variazioni normative che richiedono una meticolosa preparazione
delle pratiche prima della presentazione ai competenti uffici della Motorizzazione
Civile e del Pubblico Registro Automobilistico.

Purtroppo, capita molto spesso che i nostri connazionali, non
opportunamente informati, rientrino in Patria con la documentazione errata od
incompleta, con negative conseguenze in termini di costi e tempi di immobilizzo
delle proprie autovetture.

Si riportano, in seguito, informazioni utili sulla nazionalizzazione, in Italia, di veicoli provenienti da Paesi Extra UE.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

a) Dichiarazione di rimpatrio rilasciata in duplice copia dalla Rappresentanza
Diplomatica competente;
b) Bolla doganale;
c) Documenti del veicolo (carta di circolazione e certificato di proprietà, laddove
esistente) con relative copie tradotte e autenticate;
d) Scheda tecnica/certificato di conformità C.E.E., con traduzione autenticata se
di formato diverso da quello previsto in ltalia;
e) Atto di istanza in duplice copia, che deve essere redatto e
vidimato dalle rispettive Rappresentanze.

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’IVA

Per poter mantenere il regime di esenzione lVA, le vetture devono essere state
possedute ed usate all’estero per almeno 6 mesi (il periodo è calcolato dalla data
di immatricolazione nel Paese estero fino alla data ufficiale di cessazione
dall’incarico del proprietario) ed aver percorso 6.000 Km; l’intestatario deve aver
risieduto ininterrottamente all’estero per almeno un anno e rimpatriare
definitivamente.
Al momento dello sdoganamento nella locatità di ingresso in ltalia, il più delle volte
viene imposto il divieto di vendita dell’autoveicolo per i 12 mesi successivi alla
data di sdoganamento.
ln sostanza – fermo restando i requisiti della permanenza minima di un anno
nell’incarico all’estero del proprietario e della percorrenza dei 6,000 Km – se
l’autoveicolo è stato posseduto per:
–  meno di 6 mesi, decade il diritto all’esenzione IVA;
–  per più di 6 ma per meno di 12 mesi, permane il diritto all’esenzione IVA ma
sussiste il divieto di vendita per un periodo di un anno a partire dalla data
riportata sulla bolla doganale.

CONDIZIONI TECNICHE PER L’IMMATRICOLAZIONE

Le autovetture, anche se di fabbricazione in un Paese dell’U.E, o se
precedentemente immatricolate in Italia vanno comunque sottoposte a
collaudo, presso la Motorizzazione. Al riguardo, è necessario garantire che:
– fanaleria e cinture di sicurezza riportino l’omologazione CEE (una “E” seguita
da un numero, il tutto inscritto in un cerchio);
– i cristalli che interessano la visibilità rechino la sigla “E”, come sopra. Solo
per il parabrezza, in mancanza di ciò, è accettata la sigla “DOT SAFETY”.
– siano reperibili: targhetta V.I.N. (riporta il numero del telaio, a volte quello del
motore ed altri dati dell’auto); numero di telaio punzonato sullo chassis;
numero del motore riportato sul monoblocco. Spesso il posizionamento di tali elementi è indicato sul libretto di uso e manutenzione dell’auto, sotto la voce
“dati identificativi” ;
– siano montati i pneumatici del tipo riportato sulla scheda tecnica;
– siano perfettamente funzionanti luci e freni;
– eventuali appendici (tipo ganci, bull bar, ecc.) siano riportate sul libretto di
circolazione estero o sulla scheda tecnica/certificato di conformità.

DOCUMENTAZIONE ESTERA

Al momento del rimpatrio, alcuni Stati:
– ritirano i documenti originali della vettura;
– richiedono la restituzione delle targhe (avviene sempre, qualora “speciali”,
cioè diplomatiche, consolari o amministrative) e/o degli originali dei
documenti di circolazione dei veicoli.
ln entrambi i casi, è necessaria un’apposita dichiarazione della Rappresentanza
Diplomatica che lo attesti.