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Passaporti e Carte d’identità

Novità importante
Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.

Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.

L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Carta d’Identità
Le Rappresentanze consolari abilitate (attualmente solo gli Uffici consolari italiani nei Paesi dell’Unione Europea e quelli in Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede – Città del Vaticano) possono rilasciare la carta d’identità cartacea esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Ministero dell’Interno.

La carta d’identità elettronica non viene rilasciata all’estero.

Il rilascio della carta d’identità è sempre subordinato al nulla osta da parte del Comune italiano di iscrizione AIRE. Il rilascio del documento all’estero, dunque, non è a vista.
Resta ferma la possibilità di richiedere la carta d’identità in Italia presso il proprio Comune di iscrizione AIRE.

Il Decreto-legge 70/2011 (convertito in legge n. 106/2011), ha eliminato il limite minimo di 15 anni di età per il rilascio della carta di identità. A partire da maggio 2011, pertanto, essa può essere richiesta fin dalla nascita.

1. VALIDITÀ TEMPORALE

La validità della carta d’identità varia a seconda all’età del titolare ed è di:

3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
10 anni per i maggiorenni.
Il Decreto-legge del 25 giugno 2008, n.112 (convertito in legge 133/2008) ha esteso la validità decennale anche alle carte d’identità in corso di validità alla data del 26 giugno 2008: tali carte possono, quindi essere prorogate per ulteriori 5 anni.

N.B. In relazione a quest’ultimo punto, si fa presente che a fronte dei ripetuti disagi determinati dal mancato riconoscimento da parte di alcuni Paesi delle carte di identità valide per l’espatrio prorogate (cartacee rinnovate con il timbro o carte elettroniche rinnovate con un certificato), il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 23 del 28.7.2010, con la quale ha comunicato che i possessori di carte di identità rinnovate o da rinnovare possono richiederne la sostituzione con nuove carte d’identità, la cui validità decennale decorrerà dalla data di rilascio del nuovo documento.

2. MODALITÀ DI RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

La richiesta può essere presentata personalmente all’Ufficio consolare competente per territorio oppure per posta. Per le specifiche modalità di richiesta (trasmissione via fax, mail, ecc.) si suggerisce di visitare il sito web dell’Ufficio consolare.

A. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

formulario di richiesta della carta d’identità, debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato;
esibizione di un documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000;
4 fototessera a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a mezzo busto e a capo scoperto, non di profilo e con gli occhi ben visibili;
ricevuta del pagamento del costo del documento;
nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni, atto di assenso di entrambi genitori;
nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni nato all’estero è necessario presentare al Consolato competente – che provvederà alla trascrizione in Italia – l’atto di nascita, tradotto e legalizzato (o munito di apostille) oppure, ove previsto, il certificato su formulario plurilingue.
Attenzione: le nuove disposizioni prevedono che i minori di 14 anni che si recano all’estero non accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci siano muniti di una dichiarazione che riporti il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l’assenso, convalidata dalla Questura o dalla autorità consolare.

Per quanto riguarda invece i minori di 14 anni che si recano all’estero con i genitori, si consiglia di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità, la nomina a tutore, il certificato di iscrizione negli schedari consolari da cui risulti la composizione del nucleo familiare, ecc.).

A partire dal 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, la carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai quattordici anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Ove la carta di identità riporti il nome dei genitori o di chi ne fa le veci, non è necessario munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore.

3. COSTO

Il costo del documento è di:

€ 5,61 euro in caso di primo rilascio o rinnovo;
€ 10,77 euro in caso di duplicato per furto o smarrimento.
4. RITIRO DELLA CARTA D’IDENTITÀ

Il ritiro della carta d’identità dovrà essere effettuato sempre personalmente in quanto il funzionario preposto dovrà procedere all’identificazione del titolare, il quale dovrà contestualmente firmare il documento e il cartellino per la Questura competente e per gli atti dell’Ufficio consolare.

 

Documento di viaggio provvisorio – ETD
Se vi trovate all’estero in una situazione di emergenza (ad esempio, da turisti in transito dovete ripartire ed avete smarrito o siete stati derubati del vostro passaporto) e non avete modo o tempo di richiedere l’emissione di un nuovo passaporto, la Rappresentanza consolare puo’ rilasciare un documento provvisorio di viaggio (anche chiamato E.T.D. – Emergency Travel Document). E’ un documento che vale solo per il vostro viaggio di rientro in Italia (o nel Paese dove risiedete stabilmente). Solo in casi eccezionali puo’ essere rilasciato per una diversa destinazione.
Qui trovate l’elenco e i recapiti di tutti gli uffici consolari italiani all’estero.

Per ottenerlo dovete presentarvi in Consolato portando con voi la seguente documentazione:
1) denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
2) 2 fotografie (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
3) titolo di viaggio;
4) ricevuta del pagamento del costo del documento (attualmente pari a € 1,55) e delle eventuali spese di spedizione qualora l’interessato non possa recarsi personalmente a ritirare il documento.

Va tenuto presente che nei giorni prefestivi e festivi questa forma di assistenza potrebbe essere preclusa a causa della chiusura degli Uffici stessi e differita – tranne che in situazioni di comprovata emergenza – al primo giorno lavorativo utile.

I Consolati onorari non sono abilitati al rilascio dell’ETD, ma si limitano alla trasmissione delle domande di rilascio all’ufficio consolare competente ed eventualmente a consegnarvi il documento. Le spese di spedizione della documentazione da parte dell’ufficio consolare di seconda categoria e d’invio dell’ETD personalizzato da parte dell’ufficio consolare di prima categoria sono a vostro carico.

Ricordatevi di rendere la denuncia di furto o smarrimento del passaporto anche alle locali Autorità di Polizia, ai fini di facilitare il vostro transito alla frontiera.

Ricordatevi sempre di conservare, in un luogo diverso da quello in cui custodite i documenti originali, una fotocopia dei documenti più importanti (passaporto, carta d’identità, carta di credito) per facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento.

L’ETD può essere rilasciato anche a cittadini di Paesi membri dell’Unione europea previa acquisizione dell’autorizzazione formale da parte di una rappresentanza diplomatico-consolare o del Ministero degli Esteri del Paese di appartenenza del richiedente e della seguente documentazione:
1) denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
2) denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio presso le locali autorità di polizia;
3) 2 fotografie dell’interessato (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
4) titolo di viaggio del richiedente;
Passaporto
AVVISO: dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio
Il passaporto è un documento sia di viaggio che di riconoscimento rilasciato:

in Italia dalle Questure;
all’estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari.
È valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano e, a domanda dell’interessato, può essere reso valido per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti mediante l’indicazione delle località di destinazione (art. 2 della legge1185/67).

1. RILASCIO DEL PASSAPORTO
Di norma la domanda di rilascio del passaporto va presentata all’Ufficio competente territorialmente in base alla residenza del richiedente, in Italia o all’estero.
I cittadini italiani possono comunque chiedere il rilascio del passaporto presso un qualsiasi Ufficio emittente, sia in Italia sia all’estero, ma in tali casi sarà necessario acquisire preventivamente la delega da parte dell’Ufficio (Questura o Consolato) competente per residenza. La delega deve essere espressa.
Pertanto, nel caso in cui la domanda venga presentata presso una circoscrizione consolare in cui non si è residenti, è bene tenere presente che la necessaria delega della Questura/Consolato competente potrebbe rendere più lunghi i tempi di rilascio.

2.PASSAPORTO ORDINARIO

Per passaporto ordinario si intende il passaporto elettronico che – a partire dal 26 ottobre 2006 -ha sostituito i precedenti modelli.

La validità temporale del passaporto differisce in base all’età del titolare:per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni;
per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è di 5 anni;
per i maggiorenni la validità è di 10 anni.
I passaporti scaduti non possono più essere rinnovati.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RILASCIO DEL PASSAPORTO ORDINARIO:

formulario di richiesta del passaporto, debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato;
esibizione di un documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000;
2 fotografie recenti (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
ricevuta del pagamento del costo del libretto e della relativa tassa governativa per l’utilizzo del passaporto, a meno di far parte delle categorie esenti di cui all’art. 19 della legge 1185/1967;
nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18, atto di assenso di entrambi genitori;
nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18 nato all’estero, è necessario presentare al Consolato competente – che, laddove non si sia già provveduto in tal senso, provvederà alla trasmissione in Italia, per la successiva trascrizione nei registri di stato civile del Comune di riferimento – l’atto di nascita, tradotto e legalizzato (o munito di apostille) oppure, ove previsto, il certificato su formulario plurilingue.

PASSAPORTO INDIVIDUALE PER I MINORI

A norma del Decreto Legge n. 135/2009, convertito in legge n. 166/2009, dal 25 novembre 2009 non è più possibile iscrivere i figli minori sul passaporto dei genitori.
I minorenni devono essere pertanto muniti di passaporto individuale con validità temporale differenziata in base all’età:

3 anni di validità per i minori da 0 a 3 anni;
5 anni di validità per i minori da 3 a 18 anni.
I minori di anni 14 devono viaggiare in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure deve essere menzionato sul passaporto – o su una dichiarazione, convalidata dalla Questura o dall’autorità consolare, rilasciata da chi può dare l’assenso – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
N.B. Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio o di altro documento equipollente.

RILEVAZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI E CASI DI ESENZIONE.
L’obbligo di inserimento delle impronte digitali nel passaporto è stato disposto dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento (CE) n. 2252 del 2004 (come modificato dal Regolamento (CE) n. 444/2009), che ne ha fissato l’avvio al 29 giugno 2009.
Il rilascio del passaporto elettronico con le impronte digitali e la firma digitalizzata richiede la presenza fisica del connazionale presso il Consolato.
Il formulario di richiesta corredato dei documenti necessari all’istruttoria può essere inoltrato al Consolato competente anche per posta o tramite la rete consolare onoraria. Completata l’istruttoria, il richiedente potrà – previo appuntamento – recarsi al Consolato per la rilevazione delle impronte digitali, l’apposizione della firma e il rilascio a vista del documento.
I minori di anni 12 sono esentati dalla rilevazione delle impronte digitali.
E’ inoltre prevista l’esenzione permanente dalla rilevazione delle impronte digitali:
a) in caso di patologia o impedimento fisico permanente opportunamente documentati (ad es. certificazione medica rilasciata da un’autorità sanitaria locale, strutture ospedaliere, ecc.).
b) in caso di menomazione o malformazione fisica evidente (si prescinde in tal caso dalla certificazione medica).

In tali casi, viene rilasciato un libretto di passaporto ordinario senza impronte con durata decennale.

Nei casi di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali non dipendenti dalla volontà del richiedente si procede al rilascio del passaporto temporaneo.

ACQUISIZIONE DELLA FIRMA IN FORMATO DIGITALE E CASI DI ESENZIONE.
All’atto della rilevazione delle impronte viene acquisita digitalmente anche la firma del titolare, che viene poi stampata nella pagina contenente i dati anagrafici.

I minori di anni 12 sono esentati dall’apposizione della firma.

E’ inoltre prevista l’esenzione permanente dall’apposizione della firma per:
a) gli analfabeti (previa acquisizione agli atti dell’Ufficio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
b) coloro che presentino una impossibilità fisica accertata o documentata che impedisca l’apposizione della firma.

7. VIAGGIARE SICURI 

Sul sito web viaggiare sicuri sono disponibili, per ogni singolo Paese, oltre ad una serie di informazioni aggiornate, tutte le indicazioni circa il documento di riconoscimento richiesto per l’ingresso.