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Servizi notarili

NOTARILE

L’ufficio consolare esercita – esclusivamente nei confronti di cittadini italiani che si trovano all’estero in via permanente o temporanea – alcune funzioni notarili previste dal nostro ordinamento. Essenzialmente si tratta del ricevimento di atti pubblici (procure, testamenti), di atti notori, di autenticazioni e di sottoscrizioni apposte a scritture private.

Esistono tuttavia alcune differenze tra le competenze consolari in materia notarile e quelle attribuite ai notai esercenti in Italia, sostanzialmente connesse alla diversa posizione del Capo della Rappresentanza consolare, funzionario dello Stato, e quella del notaio, libero professionista.

In effetti:

  • il notaio può anche essere chiamato a fungere da consulente legale del cliente; egli pertanto può assumere informazioni circa la solvibilità di una persona o agire da mediatore in una transazione, oppure consigliare il cliente circa rapporti familiari o finanziari. E’ escluso che l’Autorità consolare possa svolgere attività analoghe. Il suo consiglio, se richiesto, deve essere limitato al campo giuridico, con particolare riguardo alla validità degli atti che le si domanda di ricevere. La sua assistenza deve limitarsi alla legalità degli atti prospettati e non alla loro utilità economica.

  • il notaio può essere a volte il mandatario del cliente rispetto alla pubblicità e alla esecuzione di formalità relative agli atti da lui ricevuti. Nessuna attività di tale natura può, invece, essere svolta dal capo della Rappresentanza consolare.

  • mentre il notaio ha diritto ad un onorario, tutti gli atti consolari sono soggetti unicamente alla tassa indicata nella Tariffa consolare.

Il cittadino italiano all’estero può, in alternativa, formalizzare l’atto presso un pubblico notaio ufficialmente accreditato nel Paese di residenza. Successivamente, se il Paese ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961 per l’abolizione della legalizzazione, deve provvedere a far apporre sul documento l’«apostille» da parte dell’Autorità preposta nel Paese di residenza. Se il Paese non ha aderito alla Convenzione suddetta, dovrà far legalizzare la firma del notaio a cura della Rappresentanza consolare italiana (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti).

I servizi notarili più frequentemente richiesti ad un Ufficio consolare sono:

  • Procure

  • Testamenti

  • Atti Pubblici

  • Attività di autenticazione

In attuazione dell’art. 28 del D. Lgs. 71/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011 limita, a partire dal 1° gennaio 2012, l’erogazione dei servizi notarili da parte degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia.
Tale scelta si basa, in primo luogo, sull’esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessità di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la presenza in loco di adeguati servizi notarili.

Per avere efficacia in Italia gli atti dovranno comunque essere tradotti.
Il provvedimento prevede che il Capo dell’Ufficio Consolare continui in ogni caso a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, testamenti pubblici, segreti o internazionali.
Egli può inoltre ricevere – previa verifica della oggettiva e documentata impossibilità da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco – atti che rivestono carattere di necessità e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.

Procura

La procura è l’atto mediante il quale un soggetto (rappresentato) conferisce ad altro soggetto (rappresentante) il potere di agire in suo nome e conto nel compimento di atti giuridici i cui effetti sorgeranno direttamente in capo al rappresentato.

Le procure, a seconda che vengano conferite per il compimento di attività non preventivamente determinate o per lo svolgimento di specifici compiti, possono essere generali o speciali.

  • Procura generale:
    con questo atto l’interessato affida al rappresentante la gestione di tutti i suoi affari, sia presenti sia futuri. La procura generale è rilasciata a tempo indeterminato ed è efficace fino a revoca;
  • Procura speciale:con questo atto l’interessato affida al rappresentante la gestione di una parte specifica dei suoi affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l’incarico particolare per il quale è stata rilasciata si conclude.

Il primo comma dell’art. 28 del D.lgs. n. 71/2011 “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari”, entrato in vigore il 28 maggio 2011, prescrive che le funzioni consolari in materia notarile possono essere esercitate esclusivamente nei confronti dei cittadini italiani e non più anche dei non cittadini, come era invece previsto dalla precedente normativa. In particolare, nel caso di danti procura (generale o speciale) cittadini stranieri, il Capo dell’Ufficio consolare non potrà esercitare in merito le proprie competenze notarili.

DATI E DOCUMENTI NECESSARI PER CONFERIRE UNA PROCURA

Procura Generale:
Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile, previo appuntamento, con i seguenti documenti:

  • un documento di riconoscimento
  • il proprio codice fiscale
  • le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura generale (N.B.: se il richiedente è coniugato e il regime patrimoniale prescelto è la comunione dei beni, la procura deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi).

Procura Speciale:

Procura speciale alle liti
Si conferisce al proprio avvocato di fiducia per essere rappresentati in giudizio in Italia.

Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile, previo appuntamento, portando con sé:

  • un documento di riconoscimento
  • il proprio codice fiscale
  • le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura, l’indirizzo dello studio in cui esercita la professione e i dati di riferimento della causa (tribunale competente e tipo di causa).

Procura speciale per l’acquisto o la vendita di immobili
Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile, previo appuntamento, con:

  • un documento di riconoscimento
  • il proprio codice fiscale
  • le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura ed una dettagliata descrizione dei beni (eventualmente copia dell’estratto catastale).

Procura speciale per la vendita di autovetture
Per conferire tale procura, occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile, previo appuntamento, con:

  • un documento di riconoscimento
  • il proprio codice fiscale
  • le generalità complete della persona cui si intende conferire la procurail libretto di proprietà dell’autovettura.

Procura speciale a riscuotere
Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile, previo appuntamento, con:

  • un documento di riconoscimento
  • il proprio codice fiscale
  • le generalità complete della persona cui si intende conferire la procurail numero, la data di emissione e la denominazione dell’Ufficio pagatore, se si tratta di vaglia postale o assegno bancario (N.B.: nel caso di prelievo di somme da un conto corrente bancario o postale, occorre indicare il nome dell’Istituto bancario o dell’Ufficio postale, il numero del conto o del libretto di deposito e la somma che si intende far prelevare dal conto).

Procura speciale per accettazione di eredità.
Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile, previo appuntamento, muniti di:

  • un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura, i dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.

Procura speciale per rinuncia ad eredità
Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile in presenza di due testimoni, previo appuntamento, con:

  • un documento di riconoscimento
  • il proprio codice fiscale
  • le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura
  • i dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.

Procura speciale per accettazione di donazione
Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile in presenza di due testimoni, previo appuntamento, muniti di:

  • un documento di riconoscimento
  • il proprio codice fiscale
  • le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura
  • le generalità del donante
  • la descrizione dettagliata dei beni oggetto della donazione.

Procura speciale a donare
Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile in presenza di due testimoni, previo appuntamento, con:

  • un documento di riconoscimento
  • il proprio codice fiscale
  • le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura
  • la descrizione dettagliata dei beni (con dati catastali se si tratta di un immobile) oggetto della donazione
  • le generalità complete del beneficiario della donazione.

Procura speciale per pubblicazioni
Per conferire tale procura occorre che i futuri sposi si presentino di persona all’Ufficio Notarile, previo appuntamento, muniti di:

  • un documento di riconoscimento
  • il proprio codice fiscale
  • le generalità complete delle persone cui intendono conferire la procura.

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per l’atto che il rappresentante deve concludere.

Colui che ha rilasciato una procura può in qualsiasi momento revocarla, a meno che nell’atto non sia stato specificato che la procura è irrevocabile. La revoca può riguardare sia una procura rilasciata nel Consolato della circoscrizione presso cui l’interessato è residente, sia rilasciata presso altri Consolati o presso un notaio italiano. Per ottenere la revoca di una procura, l’interessato deve presentarsi all’Ufficio Notarile con una copia della procura che intende revocare o, in sua mancanza, con tutti i dati essenziali della medesima (ad esempio: il Consolato o il Notaio che è intervenuto nell’atto, la data del rilascio, il numero di repertorio, i dati personali completi del mandatario). L’interessato deve provvedere per proprio conto a trasmettere la revoca al procuratore revocato ed al notaio italiano presso il quale era depositata la procura revocata.

Il rilascio della procura è soggetto al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente.

In attuazione dell’art. 28 del D. Lgs. 71/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011 limita, a partire dal 1° gennaio 2012, l’erogazione dei servizi notarili da parte degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia.
Tale scelta si basa, in primo luogo, sull’esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessità di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la presenza in loco di adeguati servizi notarili.

Per avere efficacia in Italia gli atti dovranno comunque essere tradotti.
Il provvedimento prevede tuttavia che il Capo dell’Ufficio Consolare possa ricevere – previa verifica della oggettiva e documentata impossibilità da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco – atti che rivestono carattere di necessità e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.

Testamento

Il testamento pubblico è la dichiarazione orale di volontà del testatore resa al funzionario consolare delegato alle funzioni notarili in presenza di due testimoni. La dichiarazione di volontà è ridotta in iscritto a cura dello stesso funzionario.

Il testatore, munito di un valido documento di riconoscimento, dovrà presentarsi – previo appuntamento – presso l’ufficio consolare con due testimoni.

Nel testamento segreto invece le funzioni dell’Ufficio notarile si limitano al ricevimento formale dell’atto sigillato (il cui contenuto, dunque, rimane segreto) ed al suo deposito nell’Ufficio.
Il testatore dovrà presentarsi – previo appuntamento – presso l’ufficio consolare munito di un valido documento di riconoscimento.

Il testamento olografo, infine, è interamente scritto di pugno dal testatore e può essere depositato in ogni luogo e presso chiunque.
Gli atti di ricevimento, revoca, deposito, ecc. di testamenti sono soggetti al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente.

Atti Pubblici

Si tratta di una tipologia di atti giuridici (come ad esempio l’atto di donazione) per i quali la legge prevede la forma dell’atto pubblico. Per atto pubblico si intende il documento che fa prova legale di fatti o atti giuridici in quanto redatto, con le prescritte formalità, da un pubblico ufficiale al quale l’ordinamento ha attribuito la relativa potestà.

In attuazione dell’art. 28 del D. Lgs. 71/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011 limita, a partire dal 1° gennaio 2012, l’erogazione dei servizi notarili da parte degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia.
Tale scelta si basa, in primo luogo, sull’esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessità di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la presenza in loco di adeguati servizi notarili.
Per avere efficacia in Italia gli atti dovranno comunque essere tradotti.
Il provvedimento prevede tuttavia che il Capo dell’Ufficio Consolare possa ricevere – previa verifica della oggettiva e documentata impossibilità da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco – atti che rivestono carattere di necessità e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.

Attività di autenticazione

AUTENTICAZIONE NOTARILE DI FIRMA.

L’autentica notarile di firma (ex art. 1 Legge Notarile) può essere effettuata, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 71/2011, solo a favore di cittadini italiani. La nozione generale di sottoscrizione autenticata è data dall’art. 2703, comma 2, del codice civile: “l’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”. Ai sensi dell’art. 2702 c.c., l’autentica di firma non conferisce alcun carattere di autenticità alla sostanza dell’atto, ma fa prova, fino a querela di falso, della sua provenienza. Le modalità di autenticazione di firma da parte del notaio – rette dagli artt. 2703 del codice civile, 72 della Legge Notarile n. 89/1913, 86 del Regolamento notarile (approvato con R.D. 10 settembre 1914, n. 1326) e 20 della l. n. 15/1968 – si applicano anche all’autentica notarile consolare.

AUTENTICAZIONE AMMINISTRATIVA DI FIRMA:
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che, per i cittadini italiani o dell’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (art. 3), la sottoscrizione di domande o di dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non deve più essere autenticata, ma è sufficiente allegarvi copia di un valido documento di identità del sottoscrittore. L’autentica rimane invece necessaria, anche per gli stessi soggetti ex art. 3 sopracitato, in caso di istanza presentata a privati ovvero a fini di riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad esempio, in caso di deleghe per ritiro di pensioni, passaggi di proprietà di veicoli, apertura di un conto in banca, ecc.). Per gli stranieri non regolarmente soggiornanti in Italia e non cittadini dell’Unione Europea, l’autentica amministrativa è sempre necessaria.

Differenze tra autenticazione notarile e autenticazione amministrativa.

  • L’autenticazione amministrativa si caratterizza per la pluralità dei soggetti legittimati all’autenticazione (indicati all’art. 21 D.P.R. 445/2000: notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco), che costituisce un’eccezione al principio generale della competenza notarile.
  • L’autentica amministrativa si limita a documentare una situazione giuridica o fattuale, senza costituirla o modificarla, a riprodurre informazioni desunte da altri atti già documentati e non ha distinta ed autonoma efficacia giuridica.
  • Nell’autentica notarile, inoltre, il funzionario non si limita ad attestare che la firma sul documento è stata apposta in sua presenza, ma controlla che il contenuto dell’atto sia conforme alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA: consiste nell’attestazione che un’immagine fotografica corrisponde alla persona dell’interessato.
Il richiedente dovrà presentarsi – previo appuntamento – presso l’ufficio consolare munito di un valido documento di riconoscimento e del documento o della fotografia da autenticare.

L’attività di autenticazione è soggetta al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente.

In attuazione dell’art. 28 del D. Lgs. 71/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011 limita, a partire dal 1° gennaio 2012, l’erogazione dei servizi notarili da parte degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia.
Tale scelta si basa, in primo luogo, sull’esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessità di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la presenza in loco di adeguati servizi notarili.
Il provvedimento prevede comunque che il Capo dell’Ufficio Consolare possa ricevere – previa verifica della oggettiva e documentata impossibilità da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco – atti che rivestono carattere di necessità e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.