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Visto per Nomadi digitali e Lavoratori da Remoto

Nella Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 29 febbraio 2024 con il quale vengono fissate le modalità ed i requisiti per l’ingresso in Italia dei “nomadi digitali” e dei “lavoratori da remoto” di cui all’art. 27 comma 1 lettera q-bis e comma sexies. 1 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (Dlg 286/98).

 

Definizione
Si tratta di cittadini stranieri, non appartenenti all’Unione europea, che intendono svolgere in Italia un’attività lavorativa altamente qualificata, ai sensi del citato art. 27 quater comma 1 del Dlg 286/98:

  • il “nomade digitale” è lo straniero che svolgerà attività di lavoro autonomo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che gli consentiranno di lavorare da remoto. In tali casi, in presenza dei requisiti sottoelencati, verrà rilasciato un visto per lavoro autonomo/nomade digitale.
  • il “lavoratore da remoto” è lo straniero che, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolgerà attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; il datore di lavoro o il committente potranno avere la Sede legale in Italia oppure all’estero. In tali casi, in presenza dei requisiti sottoelencati, verrà rilasciato un visto per lavoro subordinato/lavoratore da remoto.

 

Requisiti e condizioni per il rilascio validi per entrambe le tipologie di visto

I visti in questione possono avere una durata fino a 365 giorni: in Italia occorrerà poi che il titolare richieda un regolare permesso di soggiorno alla Questura della provincia in cui si trova, entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio italiano. Nel caso di ingresso di “nomade digitale”, non è richiesto il nulla osta provvisorio della Questura ai sensi dell’articolo 40, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394. Nel caso di ingresso di “lavoratore da remoto”, non è richiesto il nulla osta al lavoro del SUI.

All’atto della presentazione della domanda di visto sia i “nomadi digitali” che i “lavoratori da remoto” occorre che dimostrino di:

  1. essere lavoratori altamente qualificati ai sensi dell’art. 27 quater comma 1 del Dlg 286/98;
  2. disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo (8.500 euro) previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
  3. disporre di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
  4. Dimostrazione di un alloggio idoneo per il periodo di permanenza indicato dal visto, attraverso un contratto d’affitto registrato all’Agenzia delle Entrate o di un contratto di proprietà dell’immobile;
  5. avere un’esperienza pregressa di almeno sei mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto.

Occorre inoltre presentare:

  • passaporto valido per un periodo di 3 mesi oltre l’ultimo giorno di soggiorno all’estero del richiedente + copia del passaporto stesso;
  • formulario Visti Nazionali D;
  • due fotografie recenti conformi agli standard ICAO: 35 x 40 mm di dimensione, viso intero, vista frontale, a colori.

Ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto a) “lavoratore altamente qualificato” il richiedente deve dimostrare alternativamente:

  1. il possesso di un titolo di istruzione superiore di livello terziario (rilasciato da una Università competente nel Paese dove è stato conseguito) che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
  2. il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 20 limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate. Il possesso di tali requisiti deve essere attestato antecedentemente la domanda di visto da una delle Autorità Italiane indicate all’articolo 5 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (vedasi Elenco Professioni regolamentate e autorità competenti – impresainungiorno.gov.it). Ai fini del visto il richiedente deve pertanto produrre copia della suddetta attestazione;
  3. il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante. Per provare il possesso di tale requisito il richiedente deve presentare i seguenti documenti rilasciati da Autorità Pubblica nel Paese dove tale esperienza è stata conseguita (es. Camera di Commercio, Comune, Enti pubblici competenti, Enti previdenziali, ecc.):
    • dati identificativi dell’impresa e lo specifico settore di attività in cui l’impresa opera od ha operato;
    • la posizione rivestita dall’interessato all’interno dell’impresa (titolare, socio, dipendente);
    • copia contratto di lavoro e/o copie di buste paga relative al periodo lavorativo svolto (almeno due per ogni anno dichiarato);
    • attestazione del datore di lavoro con descrizione delle esperienze conseguite all’interno dell’impresa ed indicazione delle date di inizio e fine rapporto;
  4. Il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda, qualora il richiedente sia un dirigente o uno specialista nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25 .

La documentazione di cui ai punti 1) 2) e 3), rilasciata da autorità/soggetti NON appartenenti a Paesi UE deve essere presentata in copia autentica (o copia conforme all’originale), dopo essere stata legalizzata dalle Ambasciate italiane competenti per territorio o Apostillata dalle competenti Autorità corredata dalla traduzione in lingua italiana. Per traduzione e legalizzazione dei documenti rilasciate da Autorità kosovare si veda questa pagina.

 

Solo i “lavoratori da remoto” devono altresì presentare

  1. il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 27 – quater, comma 1, del Dlg 286/98;
  2. una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, che attesti l’assenza di condanne a suo carico, negli ultimi 5 anni.